Guida normativa
Registro dei trattamenti digitale: cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2026 il registro dei trattamenti fitosanitari deve contenere nuove informazioni. Dal 1° gennaio 2027 deve essere tenuto in un formato elettronico leggibile meccanicamente. Chi è interessato, cosa registrare, quali formati, quali scadenze: l'essenziale, con i testi ufficiali, per l'UE e per la Francia.
In sintesi
- 1° gennaio 2026
- Nuovo contenuto del registro in Francia: numero SIRET, numero di autorizzazione del prodotto, superficie o volume trattato, produzione biologica.
- 1° gennaio 2027
- In Francia i trattamenti vengono registrati in formato elettronico. Le annotazioni su carta restano possibili se vengono convertite prima del 31 gennaio dell'anno successivo.
- 1° gennaio 2030
- La conversione in formato elettronico deve avvenire entro 30 giorni dal trattamento.
- 5 anni
- Periodo minimo di conservazione del registro in Francia.
Cosa dice la normativa?
Il registro dei trattamenti non è una novità: l'articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 impone già agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di tenere un registro del loro impiego, con il nome del prodotto, il momento dell'impiego, la dose, la zona e la coltura trattate.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione ne definisce contenuto e formato: ogni impiego viene registrato senza indugio, in un formato elettronico leggibile meccanicamente. Questo regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 ha poi consentito agli Stati membri di non richiedere la conversione in formato elettronico per i trattamenti effettuati prima del 1° gennaio 2027. È il «rinvio al 2027». La Francia si è avvalsa di questa facoltà: il contenuto del registro è cambiato nel 2026 e il formato elettronico diventa obbligatorio nel 2027. Negli Stati membri che non lo hanno fatto, la conversione entro 30 giorni si applica già ai trattamenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
In Francia il decreto ministeriale del 24 dicembre 2025 stabilisce le modalità: contenuto del registro (allegato I), formato di ciascun dato (allegato II) e calendario di conversione fino al 2030.
Chi è interessato?
In Francia ogni struttura identificata da un numero SIRET che utilizza prodotti fitosanitari o i relativi coadiuvanti, o che li fa utilizzare per proprio conto, tiene un registro. Ciò riguarda tutte le aziende agricole che li impiegano, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, e anche gli altri utilizzatori professionali: manutenzione di aree verdi, ferrovie e aree non coltivate.
Se ti affidi a un contoterzista, il suo registro riporta il numero SIRET della tua struttura, e il contoterzista deve darti accesso alle sue registrazioni o fornirtene una copia, senza indugio.
Anche le aziende biologiche sono interessate non appena utilizzano prodotti fitosanitari: la produzione biologica è uno dei dati da registrare.
Cosa bisogna registrare?
Per ogni impiego di un prodotto su una superficie o in un impianto, per una determinata coltura, l'allegato I del decreto francese del 24 dicembre 2025 elenca le informazioni obbligatorie:
- il numero SIRET della struttura che tiene il registro e, in caso di lavoro conto terzi, quello della struttura committente;
- il nome commerciale del prodotto e il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio;
- la data del trattamento;
- la dose applicata per unità di superficie o di volume, ad esempio in kg o L per ettaro;
- la superficie o il volume trattato;
- la coltura trattata;
- il luogo del trattamento: numeri di blocco e di particella nel sistema francese di identificazione delle parcelle agricole (RPG) e codice INSEE del comune, oppure, in mancanza, le coordinate GPS di un punto dell'appezzamento;
- se la produzione è biologica.
Se pertinente, registra anche gli orari di inizio e di fine quando la normativa o l'autorizzazione li richiedono (ad esempio per un trattamento in fioritura al di fuori della fascia oraria prevista dalla normativa), lo stadio fenologico della coltura (scala BBCH) quando l'impiego è limitato a determinati stadi, il rientro anticipato in un appezzamento trattato e il numero di lotto delle sementi o delle piante trattate. Si possono aggiungere l'avversità bersaglio e il metodo di applicazione. La scheda della DRAAF richiama anche le informazioni richieste dal decreto francese del 16 giugno 2009: l'intervallo prima del pascolo dopo il trattamento, gli organismi nocivi individuati e i risultati delle analisi rilevanti per la sicurezza alimentare.
Quali formati sono accettati?
Il registro deve essere tenuto in un formato elettronico «leggibile meccanicamente» ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1024: un file strutturato da cui un software può identificare ed estrarre ogni singolo dato.
L'allegato II del decreto francese stabilisce il formato di diversi dati: numero SIRET di 14 cifre, numero di autorizzazione di 7 cifre, data nel formato GG/MM/AAAA, orari nel formato HH:MM, dose come valore numerico con la sua unità di misura, coordinate GPS in gradi decimali (WGS84). I dati senza requisiti specifici sono in formato libero.
In pratica vanno bene un software di tracciabilità o un foglio di calcolo le cui colonne rispettino questi formati: la scheda informativa di una direzione regionale francese dell'agricoltura (DRAAF) cita esplicitamente il foglio di calcolo. Una foto o una scansione di un quaderno cartaceo, invece, non è un file strutturato ai sensi di questa definizione.
La stessa scheda indica che il ministero dell'agricoltura francese doveva mettere a disposizione, nel corso del 2026, un'applicazione per gli agricoltori privi di strumenti informatici.
Registro cartaceo o digitale: il calendario in Francia
- Trattamenti del 2026
- Il nuovo contenuto è obbligatorio. Il registro cartaceo resta valido: nessuna conversione in formato elettronico.
- Trattamenti dal 2027 al 2029
- Il formato elettronico è obbligatorio. Puoi annotare prima i trattamenti su carta, a condizione di convertire il registro in formato elettronico prima del 31 gennaio dell'anno successivo.
- Trattamenti dal 2030
- La conversione in formato elettronico deve avvenire entro 30 giorni dal trattamento.
- In caso di controllo
- Il registro viene fornito senza indugio. Se l'autorità richiede il formato elettronico prima della scadenza per la conversione, devi fornirlo prima di tale scadenza o entro 10 giorni lavorativi, a seconda di quale termine scade prima.
In ogni caso, ogni trattamento viene registrato senza indugio e il registro è conservato per almeno 5 anni. Registrare direttamente in formato elettronico, al momento del trattamento, evita la doppia registrazione e di dover recuperare tutto a gennaio.
Registro dei trattamenti e Certiphyto: due cose diverse
Il Certiphyto è un certificato individuale: attesta che una persona possiede le conoscenze necessarie per utilizzare, vendere o fornire consulenza sui prodotti fitosanitari nell'ambito della propria attività professionale (articolo L254-3 del Codice rurale francese). Appartiene alla persona, non all'azienda.
Il registro dei trattamenti documenta i trattamenti eseguiti dalla struttura: quale prodotto, a quale dose, su quale appezzamento, in quale giorno. Si applicano entrambi gli obblighi: possedere il Certiphyto non esonera dalla tenuta del registro.
Testi ufficiali
- Regolamento (CE) n. 1107/2009, articolo 67 (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023 (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione, del 31 ottobre 2025 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2019/1024, articolo 2 (EUR-Lex)
- Decreto francese del 24 dicembre 2025 sui registri dei prodotti fitosanitari (Légifrance, in francese)
- Scheda informativa sul decreto del 24 dicembre 2025 (DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, in francese)
- Codice rurale francese, articolo L254-3 (Légifrance, in francese)